Il Tar afferma la correttezza amministrativa delle scelte urbanistiche del centrosinistra

Emessa lo scorso 12 dicembre, la sentenza del TAR Lombardia sulricorso presentato da Legambiente assume un valore politico senz’altro importante: viene sancita in modo chiaro e netto la correttezza amministrativa delle scelte urbanistiche del centrosinistra. Sarà forse per questo che né il Sindaco né le forze di maggioranza hanno sentito il bisogno di pubblicare nessuna informazione al riguardo, neanche tramite i canali istituzionali.

Un silenzio assordante da parte di chi, quando era all’opposizione, aveva provato più volte a mettere in discussione la correttezza degli atti urbanistici delle precedenti amministrazioni, senza però poi mai cambiarli di una virgola una volta giunto al governo e anzi arrivando addirittura a prorogare la validità di quel Piano di Governo del Territorio contro cui si era scagliato. Il ricorso presentato era un documento lungo e complesso che metteva in discussione alcune delle norme più importanti del PGT e i contenuti del PII Bettola. Le contestazioni vertevano non tanto sui contenuti, su cui è legittimo avere posizioni e opinioni differenti, quanto sulla correttezza degli atti.

Il Tribunale ha giudicato infondati tutti gli elementi contestati, in primis il ricorso generale contro il PGT. Tra i diversi punti, vogliamo ricordarne alcuni perché politicamente rilevanti:

  • Il consumo di nuovo suolo: su questo tema il TAR ha affermato in modo chiaro che non sussiste consumo di suolo da un punto di vista giuridico perché “le prospettive di edificazione si concentrano su aree dismesse o sottoutilizzate e non su aree effettivamente “libere”, riconoscendo altresì che i progetti previsti intervengono in ambiti già dequalificati o antropizzati, con riferimento agli ambiti Ex-Ovocultura, Gorki e Bettola, prevedendo anche interventi di recupero a vocazione ambientale;
  • Il ricorso al meccanismo della compensazione relativo alle aree nel P.L.I.S. del Grugnotorto, che viene riconosciuto valido dal TAR;
  • la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale da 200 a 50 mt, che il Tribunale considera pienamente legittimo perché “dietro simili atti non si cela alcun intento speculativo edilizio privato ma si tratta di disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico”;
  • Il processo di assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica, non solo perché è corretto da un punto di vista formale ma anche perché il rapporto ambientale prevede espressamente una valutazione delle azioni di mitigazioni e un sistema di monitoraggio. Anche rispetto al problema della viabilità, viene riconosciuto come l’Amministrazione comunale abbia considerato il problema, scegliendo di condurre gli studi sugli impatti viabilistici a livello di singolo intervento, “scelta né irragionevole né irrazionale”;
  • L’esclusione delle gallerie dei centri commerciali dal computo della slp, scelta che era stata additata come “modalità indebita di agevolare gli operatori privati” e illegittima in quanto mancante del presupposto dell’interesse pubblico. Al contrario, è lo stesso TAR a riconoscere come nel PII Bettola (ex-Auchan) “le opere in questione hanno la peculiare caratteristica di risultare funzionali a rendere un servizio alla comunità”. In altri termini, il Tribunale afferma come non ci sia stato alcun favoritismo ricordando che la galleria del centro commerciale riveste una funzione pubblica perché serve a sostenere l’interconnessione di tutte le infrastrutture previste (parcheggio, stazione degli autobus, bicistazione e fermata della metro).

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